| SIGNOR COMANDANTE, VADA A STUDIARE! |
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| Scritto da Fabio Buonofiglio |
| Venerdì 20 Luglio 2012 09:20 |
Una forte ripassata al Codice della Strada. Già, quell'impianto normativo che, per il ruolo e la funzione che Lei ricopre, dovrebbe conoscere come il sacerdote l'Ave Maria. Ma che, al contrario, Lei ignora. Dottor Luigi Greco, signor Comandante della Polizia Municipale di Corigliano Calabro, la Sua "vendetta" nei confronti d'un giornalista a Lei scomodo ha "toppato". E causa ne è stata la Sua ignoranza del Codice della Strada…Siamo fortemente dispiaciuti che in calce al verbale n. 9472 del 6 dicembre 2011 nei confronti di Fabio Buonofiglio compaiano le firme di due agenti Suoi sottoposti, Casciaro e Sammarro. Ubi maior minor cessat. E costoro quella sera dovettero eseguire loro malgrado i precisi ordini di chi comandava la pattuglia, cioè Lei in persona e in divisa. Oggi siamo ben oltre il termine stabilito dalla Legge ai fini dell'accoglimento o meno del mio ricorso amministrativo al Prefetto di Cosenza. E lo stesso, dunque, per il principio del "silenzio-assenso" è da intendersi accolto col conseguente annullamento del verbale di contestazione. Mi corre l'obbligo di ringraziare il mio avvocato, il quale preferisce non essere citato dal momento che lo stesso non s'attribuisce alcun particolare merito professionale su una "faccenda" tanto elementare quanto la Sua ignoranza del Codice della Strada. Il ricorso - per chi legge - era avverso alla contestata violazione dell’art.162 del CdS, commi 1 e 5, appalesatosi nullo ed illegittimo, nonché infondato per i seguenti motivi: l’infrazione ascritta all’opponente veniva rilevata verso le ore 20,06 circa, a Corigliano Scalo, in pieno centro urbano, ovvero su Via Nazionale, in prossimità della rotatoria di via Walt Disney; la suddetta violazione veniva comminata a seguito d'un controllo sul veicolo per presunta mancanza del segnale mobile di pericolo, e per l’effetto veniva contestata la violazione dell’art. 162 CdS commi 1 e 5, ed applicata la sanzione amministrativa di € 39,00, nonché la decurtazione di punti 2 sulla patente di guida. In realtà, la pretesa della Polizia Municipale di Corigliano Calabro è risultata infondata in quanto errata era l’applicazione dell’art. 162 del CdS. Lo stesso, infatti, così rubricato “Segnalazioni di veicolo fermo”, disciplina le ipotesi in cui il veicolo fermo deve essere presegnalato, così recitando: "Fatti salvi gli obblighi di cui all’art 152, fuori dai centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.”. Nel caso di specie, nessuna delle ipotesi sopra descritte s'è verificata. Il veicolo infatti non risultava fermo sulla carreggiata, fuori dal centro abitato, ma circolava regolarmente su una strada urbana e, quindi, non necessitava di alcuna presegnalazione. |
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Una forte ripassata al Codice della Strada. Già, quell'impianto normativo che, per il ruolo e la funzione che Lei ricopre, dovrebbe conoscere come il sacerdote l'Ave Maria. Ma che, al contrario, Lei ignora. Dottor Luigi Greco, signor Comandante della Polizia Municipale di Corigliano Calabro, la Sua "vendetta" nei confronti d'un giornalista a Lei scomodo ha "toppato". E causa ne è stata la Sua ignoranza del Codice della Strada…








